1. Con la patente B si può guidare un complesso di veicoli ( auto più rimorchio ) il cui peso complessivo a pieno carico non superi i 35 quintali. Attenzione se si traina un rimorchio il cui peso a pieno carico supera la massa a vuoto del veicolo, anche se il complesso è inferiore a 35 quintali occorre la patente “B-E”.
A cosa serve la patente B-E
2. La patente B - E serve per guidare complessi di veicoli formati da autoveicolo + rimorchio la cui massa complessiva è superiore a 3,5 t oppure complessi di veicoli tali che la massa complessiva del rimorchio superi la tara del veicolo che lo traina. (praticamente con la patente B-E si può guidare un complesso di veicoli il cui peso complessivo a pieno carico non superi i 70 quintali.
3. Il Decreto Legge 18 aprile 2011 n. 59 in materia di nuove patente di guida, stabilisce che in relazione ai rimorchi, il 31 dicembre 2013 entrerà in vigore la normativa europea, in buona sostanza i titolari di patente B potranno sostenere un esame pratico e conseguire la patente B con codice 96 che lo autorizza a guidare un complesso il cui peso a pieno carico superi i 35 quintali ma non superi i 42,5 quintali. Attenzione però che non potranno comunque guidare rimorchi il cui peso a pieno carico superi quello della motrice anche se il complesso non supera i 42,5 quintali per poterlo fare occorrerà sempre la B-E.
Nuova norma per traino rimorchi T.A.T.S.
In pratica:
La circolare 24640 datata ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in recepimento della direttiva 2006/126/CE stabilisce che il peso del complesso (auto più trailer) ai fini della patente, non deve essere più calcolato in base all'effettivo peso (cioè quello in pesa) ma deve essere calcolata la somma delle masse dei due mezzi di trasporto.
La massa si rileva dalla carta di circolazione sia della vettura che del trailer alla lettera F1, F2 e F3.
Massa complessiva fino a 35 quintali = PATENTE B Massa complessiva fino a 42,5 quintali = PATENTE B con estensione cod. 96 Massa complessiva oltre 42,5 quintali = PATENTE B+E Il tutto indipendentemente se trailer pieno o vuoto.
Quali sono i dispositivi di segnalazione luminosa sui rimorchi e sulla motrice?
Sui rimorchi i dispositivi di illuminazione sono:
parte anteriore
2 luci bianche di posizione ( se il rimorchio è più largo di 1,6 m)
2 catadiottri bianchi o incolore (non triangolari)
parte posteriore
2 indicatori di direzione giallo ambra
2 luci di arresto di colore rosso (freni)
1 dispositivo di illuminazione della targa bianco
2 luci di posizione di colore rosso
1 luce posteriore per nebbia di colore rosso (antinebbia)
2 catadiottri triangolari di colore rosso
1 luce per retromarcia bianca
2 luci di ingombro rosse se il rimorchio è più largo di 2,10 m.
1 adesivo catarifrangente indicante il limite di velocità di 70;
1 adesivo catarifrangente indicante il limite di velocità di 80, ( si rammenta che i rimorchi sulle strade extraurbane non devono superare i 70 kmh e in autostrada gli 80 kmh; attenzione se in una strada extraurbana vi è il limite di 90 kmh i rimorchi non possono comunque superare il 70 kmh, );
1 triangolo con la scritta “trasporto cavalli” .
parte laterale
catadiottri giallo ambra (non triangolari)
luce di posizione laterale giallo ambra se si supera la lunghezza di 6metri compreso il timone
Targhe
I rimorchi e i carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati della motrice di colore giallo con scritto R in rosso.
Inoltre i rimorchi devono avere una targa posteriore con in rosso la scritta Rimorchio
Attenzione per i trailer:
se utilizzati, si deve pagare la tassa di circolazione e la ricevuta di pagamento deve essere esibita qualora richiesta dagli agenti preposti al controllo della circolazione stradale poiché trattasi di tassa di circolazione e non di possesso (quindi deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione), la tassa è annuale e la sua validità va da gennaio a dicembre; esempio: se il pagamento avviene a giugno perché prima il rimorchio non è stato utilizzato non viene emessa nessuna sovrattassa;
se parcheggiati su suolo pubblico, sganciati dalla motrice, devono essere muniti di assicurazione statica.
PER CHI ACQUISTA UN TRAILER NUOVO
Sulla G.U. n. 273 del 22 novembre scorso, è stato pubblicato il D.P.R. n.198 del 28 settembre 2012 con cui viene data attuazione ad alcune modifiche del Codice della strada introdotte con la Legge n. 120/2010.
In particolare il D.P.R. attua la nuova norma sulle targhe dei rimorchi e sulla conseguente abolizione della targa ripetitrice (art.100 C.d.S.),
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, che e arrivata il 20 febbraio 2013, sono modificati numerosi articoli del Regolamento del C.d.S. (artt. 256, 258, 259 260 e relative “appendici”) .
La targa ripetitrice, quindi, a partire dal 20/02/13, scomparirà nei rimorchi di nuova immatricolazione. Tali rimorchi dovranno esporre, nella parte posteriore, una propria autonoma targa di immatricolazione, di nuovo tipo.
I rimorchi già immatricolati continueranno ad avere l’obbligo della targa ripetitrice, a meno che, a scelta dei proprietari, essi non siano reimmatricolati e dotati, quindi, di una targa di nuovo tipo.
In caso di violazioni che coinvolgano il rimorchio, senza che sia possibile identificare il conducente del complesso veicolare ( ad es. tutor o autovelox), responsabile in solido sarà il proprietario del rimorchio a cui sarà quindi notificato il verbale di contestazione.
Per informazioni rivolgersi a:
Referente Mauro Ferrari
348 7110245
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.